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Sottomisura 8.1

Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”

28 aprile 2017
Obbiettivi
La sottomisura è finalizzata all’imboschimento di terreni agricoli e non agricoli allo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla depurazione e regimentazione delle acque ed alla tutela e conservazione della biodiversità.

Beneficiari

-  Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione della superficie interessata
dall’impegno;
-  Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione della superficie interessata
dall’impegno;
- Loro Associazioni.
E’ escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di
recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2,
punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014.
Nel caso di terreni demaniali, il sostegno sarà concesso solo se il gestore è un ente privato o
un Comune.

Tempi di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al bando, potranno essere caricate sul SIAN a partire dal 01 giugno
2017 e sino al 19 ottobre 2017, data ultima di rilascio.

Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
Gli interventi saranno attuati in conformità all’art. 32 del regolamento (UE) n. 702/2014 e
dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali previsti dall’art. 6 (lett. a-d) del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, e cioè:
l’imboschimento non sarà permesso negli habitat sensibili: torbiere, calanchi e zone
umide;
gli imboschimenti non avranno luogo in habitat agricoli di alto pregio naturale
nei siti Natura 2000 l’imboschimento è ammesso solo se compatibile con gli obiettivi
di gestione del sito interessato e in accordo con l’autorità di gestione del sito e pertanto:
 nei siti natura 2000 l’imboschimento sarà concesso dall’Ente gestore se
conforme al Piano di Gestione;
 nei prati o pascoli permanenti esterni a Rete Natura 2000 sarà ammessa la
conversione esclusivamente a bosco protettivo
le specie devono essere scelte tra quelle che il Piano Forestale Regionale indica per
"area forestale omogenea di riferimento" e in funzione della sottoposizione ad
eventuali rischi ambientali specifici, secondo le cartografie allegate al Piano Forestale
regionale.
per gli impianti a finalità produttiva oltre a quelle indicate nel Piano Forestale potranno essere ammesse altre specie da produzione legnosa se preventivamente approvate dall’Autorità Ambientale competente e previa giustificazione attraverso una relazione tecnico-agronomica supportata da rilievi fitosociologici e analisi chimico fisiche del terreno che dimostrino
l’idoneità delle specie da impiantare;
 per gli impianti con finalità climatico-ambientali le specie utilizzate devono essere autoctone, tipiche dell’ecosistema interessato e provenienti da popolamenti ubicati all'interno del territorio regionale ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 386/2003 e del D.D.G. n. 711 del 19/10/2011 pubblicato nella GURS n.48 del 18/11/2011; la relativa certificazione sarà prodotta da vivai pubblici
(Regione Siciliana) o privati in possesso di licenza .


Interventi e spesenon ammissibili

Il sostegno non è concesso:
- per l’impianto di alberi di Natale;
- agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
- per impianti consociati con colture agrarie;
- per impianti di specie a rapido accrescimento destinati alla produzione di biomassa a
uso energetico;
- per impianti di bosco ceduo a rotazione rapida con ciclo produttivo inferiore a otto
anni e specificatamente con le specie arboree con codice NC 0602 90 41 (pioppi,
salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna) le cui ceppaie
rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella
stagione successiva;
- per interventi su terreni interessati dagli aiuti del regolamento (CEE) n. 2080/1992,
dalla Sottomisura H del PSR 2000-2006, dalle misure 221 e 223 del PSR 2007-2013
per i quali persistono gli obblighi al mantenimento degli impegni.

Il sostegno non è concesso inoltre per l’apertura e la ripulitura delle fasce parafuoco negli impianti
eseguiti con preparazione andante del terreno.
Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

Non sono ammessi:
- il pagamento di aiuti a favore di beneficiari che siano destinatari di un ordine di
recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ("impegnoDeggendorf").

Spese ammissibili

L’ammissibilità delle spese è regolata dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020", § 6 Criteri per l’ammissibilità delle spese.

Massimali di spesa
Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale. Ai sensi dell’art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell’investimento potranno chiedere al competente organismo pagatore un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico dell’investimento.
La spesa pubblica massima ammissibile per progetto è di 200.000,00 euro. Per gli Enti Pubblici il costo massimo dell’intervento non può superare 1.000.000,00 di euro. Tali importi rientrano nelle soglie di notifica di cui all’art. 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.
In conformità dell’art. 8 del regolamento (UE) n. 702/2014 gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:
1. con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
2. con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità dell’aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti stessi in base al regolamento (UE) n. 702/2014;
3. con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014. Il sostegno all’impianto sarà dato nella misura del 100% nel caso di investimenti protettivi e nella misura del 70% nel caso di impianti produttivi.

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